(approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 17 novembre 2006 e successive modifiche 19 giugno 2007)

ART. 1 – OGGETTO E SEDE

Il “Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare”, avente come sigla CoNISMa e non avente scopo di lucro, si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze del Mare tra le Università consorziate favorendo, da un lato, collaborazioni tra Università, altri Enti di ricerca, Enti locali e territoriali e Industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione di laboratori esteri o internazionali operanti nel campo delle Scienze del Mare, secondo le norme del presente Statuto.

Il Consorzio ha sede legale in Roma, Piazzale Flaminio 9, ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.

Con delibera della Giunta amministrativa assunta con la presenza ed il voto favorevole di tutti i suoi membri, potranno essere istituite sedi secondarie e/o sedi amministrative con rappresentanza stabile in Italia e uffici di rappresentanza in Italia e/o all’estero.

ART. 2 – UNIVERSITA’ CONSORZIATE

Fanno parte del Consorzio:

  1. le Università che lo hanno promosso;
  2. ogni altra Università italiana o straniera che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive del Consorzio stesso.

 

Ogni Università consorziata ha diritto ad un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 3 – ATTIVITA’ DEL CONSORZIO

Allo scopo di realizzare il proprio fine il Consorzio:

  1. procede alla costituzione ed alla gestione in proprio di Sezioni e di Laboratori di ricerca avanzata e costituisce Unità di ricerca presso le Università, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici e privati di ricerca, sottoscrivendo successivamente con gli stessi appositi atti convenzionali;
  2. promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo delle Scienze del Mare;
  3. mette a disposizione delle Università partecipanti attrezzature, laboratori, centri, mezzi nautici da ricerca e quant’altro possa costituire supporto per l’attività del Dottorato di ricerca e nella preparazione di esperti ricercatori di base;
  4. promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni delle Scienze del Mare;
  5. promuove, incoraggia ed esegue, attività di formazione, anche continua e permanente, ed alta formazione nel settore delle Scienze del Mare, senza che le stesse siano finalizzate al rilascio di titoli accademici;
  6. avvia le azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo per le loro applicazioni nel settore pubblico e privato;
  7. promuove e sostiene progetti nazionali ed internazionali, anche partecipando a programmi della Comunità Europea o di altri organismi internazionali; promuove inoltre l’acquisizione, la gestione e l’utilizzo di grandi apparecchiature nazionali ed internazionali, ivi compresi i mezzi nautici;
  8. esegue studi o ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, Enti locali e territoriali, Agenzie nazionali ed internazionali e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze del Mare.

Al fine di realizzare i propri scopi, il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università, il C.N.R., l’ENEA, l’lstituto Idrografico della Marina, l’Istituto Nazionale  di Oceanografia e di Geofisica applicata-OGS, l’Agenzia Nazionale per l’ambiente (ANPA), le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA) e con altri Enti pubblici e privati, Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed internazionali che operano in settori interessati alle attività del Consorzio.

Il Consorzio potrà inoltre partecipare a bandi di gara e ad altre procedure concorsuali indette da Amministrazioni Pubbliche, Società operanti nella sfera pubblica e privata per l’espletamento di opere e servizi, nell’interesse del Committente, sia singolarmente sia in associazione con altri Enti Pubblici o società o altri soggetti pubblici o privati. Potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione e gestione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.

Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società aventi oggetto complementare o comunque correlato rispetto agli scopi statutari.

ART. 4 – PATRIMONIO

Le Università di cui all’art. 1 del presente Statuto contribuiscono alla costituzione del Consorzio con la somma, che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo, ripartita come dall’Atto stesso.

Il Patrimonio del Consorzio è costituito dalle quote versate dalle Università all’atto della loro adesione , dai beni mobili ed immobili acquisiti dal Consorzio, anche per donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità e da qualsiasi altra risorsa venuta nella disponibilità del Consorzio ai sensi del successivo art.5. Ogni altra Università che, ai sensi dell’art.2 comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 5 – FINANZlAMENTl

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

  1. dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero  , dell’Università e della Ricerca, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
  2. di eventuali fondi erogati dalle Università consorziate e dei fondi di pertinenza delle Università consorziate erogati dal  Ministero dell’Università e della Ricerca con modalità stabilite per convenzioni tra le Università stesse ai sensi dell’art.12 legge 705 del 09/12/85;
  3. dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal Ministero  dell’Università e della Ricerca, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;
  4. di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile.
  5. dei corrispettivi derivanti dai servizi, opere e forniture commissionate ovvero affidate al Consorzio da parte di Soggetti Pubblici e privati.

Il Consorzio predispone piani triennali che possono essere aggiornati ogni anno e vengono presentati al Ministero dell’Università e della Ricerca almeno sei mesi prima dell’inizio del triennio di riferimento.

Tali piani prevedono i mezzi da acquisire da programmi e progetti nazionali ed internazionali e i mezzi finanziari destinati dallo Stato direttamente o tramite le Università o altri Enti.

Il Consorzio può predisporre piani anche di durata diversa.

ART. 6 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

  1. il Consiglio Direttivo;
  2. il Presidente;
  3. il Vice Presidente;
  4. la Giunta Amministrativa;
  5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTlVO

Il governo del Consorzio è affidato al Consiglio Direttivo che viene nominato per un triennio con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca e rimane in carica, congiuntamente agli altri organi da esso derivanti, fino alla pubblicazione di un nuovo Decreto Ministeriale di nomina ed è composto da:

  1. un rappresentante di ciascuna delle Università consorziate, scelto dai rispettivi Consigli di Amministrazione tra i professori di ruolo esperti ed operanti nel campo di attività del Consorzio;
  2. un rappresentante designato dal Ministero dell’Università e della Ricerca;
  3. un rappresentante designato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
  4. un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
  5. un rappresentante designato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, qualora lo stesso provveda a dare corso a detta designazione;
  6. un rappresentante designato dal Ministero per le Infrastrutture, qualora lo stesso provveda a dare corso a detta designazione;
  7. un rappresentante designato dal Ministero dei Trasporti, qualora lo stesso provveda a dare corso a detta designazione.

Il Consiglio Direttivo elegge nella sua prima seduta il Presidente.

Per la nomina del Presidente, del Vice-Presidente, dei componenti della Giunta Amministrativa del Consorzio è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole dei due terzi dei membri stessi presenti.  Detta nomina dovrà avvenire a scrutinio segreto.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti con funzione consultiva.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

E’ convocato almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio Direttivo è convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro sette giorni dalla prima ricezione di tale richiesta.

Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta elettronica.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

E’ ammessa altresì la possibilità che le votazioni del Consiglio Direttivo avvengano per corrispondenza tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere  adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale, indirizzate ad almeno uno dei legali rappresentanti pro tempore, le risposte di tutti gli aventi diritto  ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Il legale rappresentante pro tempore informato provvede a comunicare l’esito della decisione a tutti i membri indicando:

  • i favorevoli, contrari o astenuti;
  • la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell’apposito libro.

La relativa documentazione è conservata dal Consorzio.

Qualsiasi modifica statutaria dovrà essere deliberata con la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo sono trascritte su apposito libro.

Il Consiglio Direttivo:

  • elegge il Presidente nel proprio seno;
  • elegge nel suo seno i tre membri della Giunta Amministrativa ed inoltre elegge il Vice Presidente nominando quest’ultimo anche tra persone non facenti parte del Consiglio che, in base a documentato curriculum, possiedano particolari competenze scientifiche, tecniche e gestionali nel settore di attività del Consorzio. Per l’elezione del Vice Presidente e degli altri tre membri della Giunta Amministrativa il Presidente fornirà proprie indicazioni nominative non vincolanti con riferimento anche alle possibili attribuzioni di cui al successivo punto 11). Qualora il Vice Presidente sia eletto fra persone non facenti parte del Consiglio Direttivo, lo stesso potrà essere invitato dal Presidente del Consorzio a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con mere funzioni consultive;
  • nomina i Direttori delle Unità Locali di Ricerca, i Responsabili delle Sezioni e dei Laboratori;
  • delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
  • elabora i piani pluriennali e delibera su di essi;
  • delibera, sulle iniziative scientifiche, nonchè sulla istituzione o soppressione delle Unità Locali di Ricerca, Sezioni e Laboratori di cui al punto a) dell’art.3;
  • delibera in materia di convenzioni e contratti;
  • adotta i regolamenti di attuazione del presente Statuto;
  • delibera su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio;
  • provvede all’individuazione delle aree, delle materie e delle funzioni delle quali, nell’ambito del processo di organizzazione, intende investire i singoli componenti della Giunta Amministrativa;
  • di norma, delega talune delle proprie attribuzioni di ordinaria amministrazione alla Giunta Amministrativa nel suo complesso, laddove ritenga opportuno e/o necessario favorire e garantire la collegialità delle decisioni, nonché al Presidente, al Vicepresidente e ad altri membri, in forma disgiunta ovvero congiunta, con riferimento alle aree, alle materie, alle funzioni individuate ai sensi del punto che precede;
  • può nominare il Direttore del Consorzio determinando le attribuzioni dei poteri ad esso conferiti, nonché le modalità ed i termini di esplicazione della carica. Il Direttore partecipa, con funzioni consultive, a tutte le riunioni degli organi.

ART. 8 – IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio sono eletti per un triennio dal Consiglio Direttivo secondo le modalità specificate al precedente Art. 7; la carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due trienni consecutivi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Amministrativa ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. A tal fine egli esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa, stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione, sovraintende alle attività e all’amministrazione del Consorzio stesso.

Nell’ambito dei poteri ad esso delegati il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare, d’intesa con il Vice Presidente, rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

Il Vice Presidente svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con poteri di firma e rappresentanza fatta eccezione per la convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo qualora lo stesso non faccia parte del Consiglio Direttivo medesimo.

Al Presidente ed al Vicepresidente possono essere attribuiti congiuntamente/disgiuntamente tra di loro dal Consiglio Direttivo poteri determinati, secondo specifiche modalità e termini.

ART. 9 – LA GIUNTA AMMINISTRATIVA

La Giunta Amministrativa è composta dal Presidente del Consorzio, che la presiede con poteri di rappresentanza e di firma, dal Vice Presidente e da tre membri del Consiglio Direttivo eletti nel proprio seno. I membri della Giunta durano in carica per un triennio e possono essere rieletti tendenzialmente per non più di due mandati consecutivi, salvo diversa delibera motivata del Consiglio Direttivo.

Per le formalità di convocazione della Giunta Amministrativa viene fatto ricorso agli appositi regolamenti di attuazione di cui al successivo art. 16.

La Giunta Amministrativa:

  1. predispone gli atti del Consiglio Direttivo;
  2. adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo salvo ratifica nella prima adunanza successiva del Consiglio stesso;
  3. svolge le funzioni ed adotta i provvedimenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo.

Per la validità delle adunanze della Giunta Amministrativa è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le delibere assunte dalla Giunta Amministrativa sono trascritte su apposito libro.

Possono essere invitati a partecipare alla riunione della Giunta Amministrativa esperti con funzione consultiva.

E’ ammessa la possibilità che le adunanze della Giunta Amministrativa si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la Giunta Amministrativa si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

E’ ammessa altresì la possibilità che le votazioni della Giunta avvengano per corrispondenza tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; la procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun avente diritto di partecipare alla decisione e di ricevere  adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli aventi diritto.

Il procedimento deve concludersi entro otto giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si intende formata nel momento in cui pervengono presso la sede sociale, indirizzate ad almeno uno dei legali rappresentanti pro tempore, le risposte di tutti gli aventi diritto  ovvero, in mancanza, alla scadenza del termine di cui al comma che precede.

Il legale rappresentante pro tempore informato provvede a comunicare l’esito della decisione a tutti i membri indicando:

  • i favorevoli, contrari o astenuti;
  • la data in cui si è formata la decisione;

e trasmettendo loro una sintesi delle eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argomento oggetto della decisione, se richiesto dagli interessati.

Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nell’apposito libro.

La relativa documentazione è conservata dal Consorzio.

ART. 10 – IL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI

La revisione della gestione amministrativo-contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Collegio è composto da:

  1. un revisore effettivo, che ne assume la presidenza, e uno supplente designati con decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  2. due revisori effettivi e uno supplente designati con decreto dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori partecipano solo i Revisori effettivi in carica, che hanno facoltà di presenziare anche alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Amministrativa.

ART. 11 – GESTIONE FINANZIARIA

L’attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività e, di norma, triennali.

L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Presidente del Consorzio, contenente tra l’altro il programma delle attività scientifiche.

Entro il 30 Aprile dell’anno successivo, o quando particolari esigenze lo richiedono entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo presentato al Consiglio stesso dal Presidente e contenente, fra l’altro, la Relazione sulle attività svolte nell’esercizio immediatamente scaduto.

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono inviati per conoscenza al Ministero dell’Università e della Ricerca nei quindici giorni successivi alla loro approvazione ed alle Università consorziate.

E’ fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

ART. 12 – PERSONALE

La dotazione organica, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Consorzio sono stabiliti in apposito regolamento adottato dal Consiglio Direttivo e approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Detto regolamento sarà predisposto tenuto conto, ove possibile ed opportuno, della disciplina economica e giuridica del corrispondente personale universitario e/o del personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all’art.9 della Legge 09/05/1989 n° 168.

In relazione a particolari esigenze della ricerca e per l’esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione, mediante contratti a termine, di personale, anche di cittadinanza straniera, secondo le norme del regolamento di cui al precedente comma.

ART. 13 – DURATA E RECESSO

Il Consorzio ha una durata iniziale di anni 10, che è prorogata automaticamente per successivi quinquenni.

E’ ammesso il recesso di ciascuna delle Università, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.

ART. 14 – SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università costituenti il Consorzio stesso e/o devoluti a fini di pubblica utilità, in ogni caso sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, verrà rimessa ad un collegio di tre arbitri i quali giudicheranno secondo diritto ed in arbitrato rituale.

Gli arbitri verranno nominati dal Presidente del Tribunale di Roma, sentite le parti in lite.

ART. 16 – REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Entro dodici mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo, saranno adottati i regolamenti di attuazione del presente Statuto.

In particolare:

  1. il Regolamento Organico e del Personale;
  2. il Regolamento dei Servizi;
  3. il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
  4. il Regolamento di Funzionamento degli Organi.

I regolamenti di cui ai punti 1) e 3) sono inviati al Ministero dell’Università e della Ricerca per l’approvazione.

ART. 17 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.